Cancellazione del proprio profilo Social

Con Ordinanza del 10 Marzo 2021 il Tribunale di Bologna si esprime circa la richiesta di risarcimento dei danni in seguito alla cancellazione di un profilo social personale di un professionista ed ha chiarito il profilo della esatta quantificazione del danno.

I dati dell’Utente sono stati cancellati in modo irreversibile, arbitrario ed immediatamente dal Social Network senza alcuna motivazione e giustificazione.

Il Tribunale si è espresso su un tema di interesse sempre più rilevante in quanto conferma l’esatta portata della dimensione Social nel mondo in cui viviamo. I social Network, infatti, non costituiscono solo uno spazio di gioco, passatempo o di intrattenimento, ma un luogo anche se virtuale, di proiezione della propria identità, di rapporti personali, di espressione e comunicazione del proprio pensiero.

La rimozione ingiustificata del proprio profilo social comporta quindi delle gravi ripercussioni sulla vita di relazione, sull’identità dei soggetti e in alcuni casi deve essere risarcita.

Il successivo estratto sintetico dell’ordinanza del Tribunale di Bologna costituisce un’occasione utile per riflettere anche sulla libertà di espressione on line degli utenti dei Social Network, sulla censura e sull’esercizio dei diritti sui propri dati.

La vicenda di indiscutibile attualità muove i propri passi dalla domanda di risarcimento di un utente che, con proprio ricorso, esponeva di essere iscritto da circa dieci anni al Social Network con un account identificato dal proprio nome e cognome, cui erano collegate due pagine, denominate “Collezionismo …” e “Libri e riviste storia ….”, le quali risultavano essere state rimosse nel gennaio 2020. La rimozione, a dire del ricorrente, sarebbe avvenuta senza alcuna spiegazione o motivazione, da cui la conseguente richiesta di condanna del Social Network a ripristinare il profilo personale comprensivo delle pagine “Collezionismo…” e “Libri e riviste storia …” nonché al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, oltre che al risarcimento dei danni subiti.

Si difendeva il Social Network che, nel contestare la carenza di giurisdizione italiana in luogo di altra giurisdizione europea, in quanto a suo dire non agiva come consumatore ma come professionista, rappresentava l’impossibilità di individuare il profilo personale corrispondente, nonché le pagine segnalate dal Ricorrente, poiché  quest’ultimo nei propri scritti aveva mancato di indicarne gli URL.  Da qui, non era in grado di verificare le ragioni della cancellazione.

Osservava infine il Social Network di avere comunque verificato la sussistenza di un account collegato all’indirizzo e-mail indicato dal ricorrente, confermando che lo stesso era stato effettivamente “rimosso”, allegando, tuttavia, di averne cancellato tutti i contenuti “in via definitiva”, sicché era impossibilitato a verificare le ragioni della rimozione e, in ogni caso, era altresì impossibilitata a ripristinare tanto il profilo personale che le due pagine collegate

Sulla prima eccezione di carenza di giurisdizione italiana, il Tribunale ha ritenuto non fondata la richiesta in quanto il ricorrente ha sempre operato personalmente e non quale professionista.

Per la restante parte ha analizzato i termini contrattuali intercorsi tra il Ricorrente ed il Social Network e i relativi termini del servizio, sottolineando come il contratto, accettato dall’Utente al momento dell’apertura dell’account, fosse fondato su una evidente reciprocità dei rapporti, dove alla prestazione del servizio corrisponde l’interesse ad utilizzare i contenuti, le reti di relazioni e i dati personali dell’utente, a fini di raccolta pubblicitaria.

La rimozione di contenuti, la sospensione o cancellazione di account è prevista soltanto per le giuste cause indicate nei termini di servizio, con obbligazione del gestore di informare l’utente delle ragioni della rimozione. Il Tribunale ha evidenziato come non sia prevista, pertanto, la possibilità da parte della piattaforma on line di recesso senza alcuna giustificazione e la rimozione di un profilo social o di una pagina ad esso collegata in carenza di qualsiasi violazione delle regole contrattuali da parte dell’utente, e in carenza di qualsiasi informazione all’utente delle ragioni della rimozione, configura un inadempimento del gestore. Pertanto, il gestore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto, al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Il principio enucleato infatti, è ancorato da un lato all’affermazione, emersa in corso di giudizio da parte del Social Network, di non potere dedurre nulla nel merito, in quanto ha dichiarato di avere distrutto la documentazione contrattuale relativa al caso in esame e di non potere pertanto verificare i motivi della rimozione dell’account, e dall’altro all’evidenza dell’ingiustificata cancellazione dell’account senza alcuna ragione oggettiva.

La distruzione dei documenti quindi costituisce una condotta contrattuale profondamente scorretta e contraria al principio di buona fede, sintomo di una intenzione soggettiva di provocare un danno ingiusto alla controparte.

Il Social Network non ha provato come il proprio inadempimento sia stato dovuto a una causa oggettiva non imputabile allo stesso, non ha allegato e dimostrato una motivata causa di recesso o di risoluzione del contratto, non ha dedotto la violazione degli standard contrattuali, e non ha allegato le eventuali pubblicazioni di post offensivi discriminatori o razzisti e di notizie false.

Il Tribunale infine ha condannato il Social Network al risarcimento dei danni di natura non patrimoniale alla vita di relazione.

L’esclusione dai Social, e dalla rete rete di relazioni frutto di un lavoro durato in questo caso dieci anni è suscettibile di creare un danno grave, anche irreparabile, alla vita di relazione, alla possibilità di manifestare il proprio pensiero e in ultima analisi alla stessa identità personale, la quale viene oggi costruita e rinforzata anche sulle reti sociali.

Il danno patito dalla rimozione dal Social, secondo il Tribunale, non è risolvibile creando un nuovo profilo personale e nuove pagine, atteso che resta la perdita della rete di relazioni, la quale viene costruita dagli utenti del Social Network con una attività di lungo periodo e non semplice.