Sospensione Mutui – Decreto Ministeriale del 25 marzo 2020

Sospensione Mutui. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sul proprio sito internet ha pubblicato il Nuovo Modulo per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per l’acquisto prima casa.

In data 25 marzo 2020 – Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2020 n. 82 – è stato emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto attuativo dell’art. 54 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 c.d. “CuraItalia”. 

Tale Decreto estende la disciplina di cui alla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 meglio conosciuta con il nome “Fondo Gasparrini”. Semplificando, viene ampliato il diritto per i titolari di mutuo, contratto per l’acquisto prima casa che si trovino nella situazione di difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate.

Gli interventi normativi – il D.L. n. 9 del 02 marzo 2020 e il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – consentono di usufruire del Fondo di solidarietà mutui “prima casa” sia ai lavoratori dipendenti che hanno subito una riduzione o sospensione dell’orario di lavoro ma anche a tutti i lavoratori autonomi e professionisti che abbiano subito una riduzione del proprio fatturato.

Con riferimento ai dipendenti, fermi i vecchi casi di accesso al fondo, come ad esempio il riconoscimento di una invalidità civile o evento morte, si sono aggiunte le ipotesi di sospensione lavorativa per almeno trenta giorni consecutivi o di riduzione dell’orario di lavoro per almeno trenta giorni consecutivi (riduzione pari al 20% dell’orario complessivo). Ad ogni singolo periodo di sospensione dal lavoro corrisponderà un periodo di congelamento del mutuo. Naturalmente, al fine della valutazione della domanda, andrà inoltre allegato il provvedimento che autorizza il sostegno richiesto, come l’indennità di disoccupazione o una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione e/o la riduzione del dell’orario di lavoro.

Per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, per accedere alla sospensione sarà necessario presentare una autocertificazione che attesti di avere registrato un decremento del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33%.

art. 1 – Decreto Ministeriale del 25 marzo 2020 – Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro

Ad ogni buon conto, oltre a quanto detto sopra, andranno comunque considerati i requisiti di base per accedere alla moratoria. Ad esempio potrà presentare la domanda solo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo che non superi i 250mila euro. Resta fermo infine che la sospensione riguarda la quota interesse, che verrà rimborsata alle banche solo per il 50%. Il resto rimane a carico del titolare. La quota capitale resterà intatta.