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La Corte di Cassazione con la sentenza del 6 ottobre 2023, n. 28200 si è espressa in tema di risarcimento del danno per smarrimento del bagaglio in occasione di un volo aereo.

La Suprema Corte ha più volte ribadito, che il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli, per il fatto stesso che l’evento si è verificato all’interno dell’aeromobile o in ogni caso quando il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte era contestata dalla compagnia aerea ricorrente la quantificazione del danno, sia quello patrimoniale, secondo i criteri dettati dagli artt. 1722 e 29 della Convenzione di Montreal, sia quello non patrimoniale ex art. 2059, c.c., affermando che il passeggero non avrebbe fornito la prova del danno patito.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito che aveva quantificato il risarcimento nell’importo forfetario previsto dall’art. 22 della Convenzione di Montreal, importo che rappresenta anche un limite alla responsabilità del vettore aereo.

Detto importo, pari a 1000  “diritti speciali di prelievo”, previsto nell’ipotesi di smarrimento totale del bagaglio, ricomprende tutte le tipologie di danno e non richiede ulteriore prova. In particolare, la Corte ha quindi precisato che il passeggero per ottenere questo risarcimento non deve fornire un elenco dei beni contenuti all’interno del bagaglio, se non nel caso in cui voglia ottenere un risarcimento maggiore di quello consentito dalla Convezione.

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